Ordine dei chimici e fisici della Provincia di Messina

Società Tra Professionisti (STP)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2013, è stato pubblicato il Decreto 8 febbraio 2013 n.

Società Tra Professionisti (STP)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2013, è stato pubblicato il Decreto 8 febbraio 2013 n. 34 del Ministro della Giustizia contenente il regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.

Dall’entrata in vigore della suddetta normativa discendono una serie di adempimenti per gli Ordini territoriali, con la presente nota il Consiglio dell’Ordine intende fornire le prime indicazioni e la relativa modulistica.

La Società tra Professionisti (STP), scelta fra uno dei modelli previsti dai titoli V e VI de libro V del Codice Civile, ha per oggetto l’esercizio di una o più attività professionali regolamentate esclusivamente dal sistema ordinistico.

Ciò premesso il legislatore ha disposto che le STP rientrino pertanto a pieno titolo sotto il controllo degli Ordini territoriali, prevedendo una serie di oneri reciproci.

In primo luogo il Consiglio dell’Ordine territoriale dovrà provvedere ad istituire, con apposita delibera la sezione speciale dell’Albo alla quale verrà iscritta la STP e che dovrà contenere i seguenti riferimenti:

  • ragione o denominazione sociale;
  • oggetto professionale unico o prevalente;
  • sede legale;
  • nominativo del legale rappresentante;
  • nomi dei soci, nonché degli eventuali iscritti presso Albi o elenchi di altre professioni.

Ulteriore delibera dovrà fissare la quota annuale di iscrizione all’Albo delle STP.

La domanda di iscrizione è indirizzata al Consiglio dell’Ordine dei Chimici nella cui Circoscrizione in cui è posta la Sede legale della STP e deve essere corredata della seguente documentazione:

a) Atto costitutivo e Statuto della Società in copia autentica;

b) certificato di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese;

c) certificato di iscrizione all’Albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’Ordine o il Collegio cui è rivolta la domanda.

Per la STP costituita nella forma della società semplice è possibile allegare alla domanda di iscrizione, in luogo del documento indicato alla lettera a), una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l’amministrazione della società.

Il Consiglio dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici delibera, entro un termine massimo inderogabile di 60 gg, l’iscrizione della STP nell’apposita sezione dell’Albo speciale dopo aver verificato la conformità alle disposizioni del regolamento, ed in particolare:

  • se il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti è tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci;
  • che i soci non risultino partecipare ad altre società professionali in qualunque forma e a qualunque titolo, indipendentemente dall’oggetto della stessa STP;
  • che i soci non professionisti siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’Albo professionale; non abbiano riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; non siano stati cancellati da un Albo professionale per motivi disciplinari; non risultino applicate nei loro confronti, anche in primo grado, misure di prevenzione personali o reali;
  • che il legale rappresentante e gli amministratori della società, che rivestono la qualità di socio per finalità d’investimento non rientrino nei casi di incompatibilità previsti nel punto precedente.

Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.

Per quanto concerne le società multidisciplinari, le stesse sono iscritte presso il registro dell’ordine relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo. In assenza di specifica indicazione circa l’attività prevalente, andranno iscritte in ogni ordine o collegio corrispondente alle varie attività professionali esercitate.

Il Consiglio dell’Ordine competente comunica tempestivamente al legale rappresentante della società professionale i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la società istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Il provvedimento motivato di diniego viene notificato al legale rappresentante della società, che lo può impugnare secondo le disposizioni previste per tali gravami.

Il Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritta la società procede, attivando preventivamente il contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall’Albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal regolamento, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità. Nell’ ipotesi di perdita del requisito della maggioranza dei 2/3 a favore dei soci professionisti, la società ha sei mesi di tempo per ripristinare detta prevalenza, pena la cancellazione dall’Albo.

La STP dovrà altresì essere cancellata dall’Albo in caso di cancellazione del registro imprese o alla scadenza del termine fissato dall’atto costitutivo. Sia il socio professionista, che la STP, sono soggetti alle norme deontologiche e disciplinari dell’Ordine al quale risultino iscritti.

MODULISTICA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELL’ORDINE

Ultimo aggiornamento

17 Aprile 2024, 17:09