Vaccinazione anti Covid-19 requisito essenziale per l’esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico
Data:
2 Aprile 2022
Il DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza è stato pubblicato nella G.U. il 24.03.22 Serie Generale n. 70. gli esercenti le professioni sanitarie” per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 “sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della Salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione”.
Dopo le opportune verifiche, l’Ordine Territoriale, incaricato per legge, dovrà provvedere a sospendere gli iscritti all’Albo non in regola con le disposizioni normative. Si ricorda che l’esercizio della professione in vigenza della sospensione dall’Albo configura illecito penale ai sensi dell’art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione).
Per ulteriori chiarimenti si pubblica la lettera circolare predisposta, già inviata per email e per PEC.
Ultimo aggiornamento
22 Giugno 2022, 19:16