Ordine dei chimici e fisici della Provincia di Messina

Formazione continua e Professionisti certificabili

La Federazione Nazionale ha provveduto a richiedere al Co.

Data:
21 Dicembre 2022

Formazione continua e Professionisti certificabili

La Federazione Nazionale ha provveduto a richiedere al Co.Ge.A.P.S. i file (aggiornati ad ottobre 2022) dei “Professionisti Certificabili” relativamente al triennio formativo in fase di conclusione.

Detto elenco, nella parte di competenza, è stato trasmesso agli Ordini Territoriali al fine di attestare ai professionisti sanitari che ne facciano richiesta, come previsto ai sensi dell’art. 35 “Certificazione dei crediti” dell’Accordo Stato Regioni del 02.02.2017, il numero di crediti formativi effettivamente maturati e registrati e certificare il pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio.

Le certificazioni rilasciate dall’Ordine sono valide e utilizzabili secondo la normativa vigente.

Dai dati ricevuti, emerge però, che una quota importante degli iscritti all’Albo non è in regola con gli obblighi formativi previsti dalla normativa ECM.

Si invitano, pertanto, gli iscritti a voler adempiere al soddisfacimento del proprio obbligo formativo posto che a breve si concluderà il triennio 2020-2022.

Si invitano, altresì, gli iscritti a consultare il Manuale della Formazione, dove sono riportate tutte le tipologie di formazione utilizzabile al fine di raggiungere il soddisfacimento dell’obbligo formativo.

Si ricorda anche che il Decreto legge 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” aveva infatti stabilito che 1/3 dei crediti dovuti per il triennio 2020/22, si intendevano già maturati.

In particolare, il Co.Ge.A.P.S, entro il 31/07/2022, ha applicato in automatico la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale 2020/2022 nei confronti di tutti i professionisti sanitari sottoposti all’attività di formazione continua in medicina.
Tale bonus è visualizzabile dai singoli professionisti all’interno della propria area riservata presente nel portale del Co.Ge.A.P.S.

Destinatari e decorrenza dell’obbligo formativo

Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni  sanitarie riconosciute dalla normativa vigente.

L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine.

Esoneri

L’esonero è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste nel Manuale della formazione e costituisce una riduzione dell’obbligo formativo individuale triennale.

Diritto all’esonero

Frequenza, in Italia o all’estero, di corsi universitari (o equipollenti) finalizzati allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari. La durata dell’esonero non può eccedere la durata legale del corso, e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. L’esonero non attribuisce crediti ma riduce l’obbligo formativo individuale.

La misura dell’esonero dall’obbligo formativo triennale è calcolata come riduzione di un terzo per ciascun anno di frequenza, previa specifica richiesta da parte del professionista (Allegato IX del Manuale della Formazione) ai seguenti corsi e nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero: – laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;

– corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;

 – corsi per il rilascio dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.

I corsi universitari diversi da quelli precedentemente indicati, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, che richiedano una frequenza di almeno un anno solare e attribuiscano almeno 60 CFU/anno, danno luogo ad una riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo del triennio di riferimento, per ciascun anno di frequenza. La durata dell’esonero non può eccedere gli anni di durata legale del corso universitario. Qualora la frequenza sia a cavallo di più anni, l’esonero è attribuito all’anno di maggior frequenza. Al professionista sanitario viene, tuttavia, concessa la possibilità di scegliere l’anno di attribuzione dell’esonero qualora la frequenza sia a cavallo di più anni e a condizione che la frequenza sia stata di almeno 3 mesi nell’anno prescelto per l’attribuzione dell’esonero. La misura dell’esonero, nei casi non precedentemente indicati, è calcolata in 1 credito ECM ogni 3 ore di frequenza, dichiarata o autocertificata, nell’ambito di corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero.

L’esonero non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

Eventuali crediti ECM acquisiti nei periodi di esonero saranno comunque conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.

La CNFC valuta le istanze di esonero non previste dal presente paragrafo (Allegato XI del Manuale della formazione), applicando, le misure medesime di calcolo di cui sopra.

Esenzioni

L’esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario secondo le modalità previste dal presente Manuale (Allegato X del Manuale della Formazione) e costituiscono una riduzione dell’obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata, di seguito indicate:

a) congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);

b) congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);

c) congedo per adozione e affidamento preadottivo (d.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);

d) aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni);

e) congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);

f) aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;

g) permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;

h) assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;

i) richiamo alle armi come previsto dal Decr.Lgs 66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;

j) aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);

k) aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis d.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni);

l) aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco / aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;

m) professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero;

n) congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);

o) professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.

Ai professionisti sanitari non dipendenti da strutture pubbliche/private sono assimilabili i medesimi istituti di cui sopra laddove applicabili. 27

I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, iscritti all’Albo e che non esercitano alcuna attività professionale, non sono obbligati a seguire la formazione ECM. Pertanto, possono presentare istanza di esenzione.

L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell’attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell’offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo. L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.

La CNFC valuta le ipotesi di esenzione non previste dal presente paragrafo (Allegato XI del Manuale della formazione). I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM. Nel sistema anagrafico COGEAPS, l’esenzione è attribuita al medesimo periodo di sospensione dell’attività professionale di cui all’istanza presentata dal professionista (ad es. al professionista che sospenda l’attività professionale nel mese x dell’anno y, non saranno conteggiati, a fini certificativi, i crediti ECM eventualmente acquisiti in quel periodo).

Valutazione delle istanze

Gli Ordini, sono competenti alla valutazione delle istanze di esonero ed esenzione dei propri iscritti previste dal presente Manuale. Le istanze devono essere trasmesse previa iscrizione tramite il portale Co.Ge.A.P.S, secondo i modelli riportati agli allegati IX-XI del Manuale della formazione.

La CNFC è competente, per tutti i professionisti sanitari, alla valutazione delle istanze di esonero ed esenzione non espressamente normate dal presente Manuale.                                                                                                                                             Il Presidente   Prof. Chim. Rosario Saccà

Ultimo aggiornamento

26 Dicembre 2022, 16:52