Requisiti
Di seguito si riporta quanto stabilito dal DPR 328/2011.
Capo VII PROFESSIONE DI CHIMICO
Art. 35 (Sezioni e titoli professionali)
- 1. Nell’albo professionale dell’ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B.
- 2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico.
- 3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico junior.
- 4. L’iscrizione all’albo professionale dei chimici è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: “Sezione dei chimici”, “Sezione dei chimici iuniores”. (omissis)
Art. 37 (Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove)
- 1. L’iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
- 2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
- a) Classe 62/S – Scienze Chimiche;
- b) Classe 81/S – Scienze e Tecnologie della Chimica industriale;
- c) Classe 14/S – Farmacia e Farmacia Industriale.
- 3. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
- a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;
- b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;
- c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
- d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.
Art. 38 (Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove)
- 1. L’iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
- 2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
- a) Classe 21 – Scienze e Tecnologie chimiche;
- b) Classe 24 – Scienze e Tecnologie farmaceutiche.
- 3. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
- a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;
- b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;
- c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
Art. 39 (Norme finali e transitorie)
- 1. Gli attuali appartenenti all’ordine dei chimici sono iscritti nella sezione A dell’albo dei chimici.
- 2. Coloro i quali sono in possesso dell’abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo dei chimici.
- 3. Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell’albo dei chimici.
Ultimo aggiornamento
1 Ottobre 2015, 18:30