Ordine dei chimici e fisici della Provincia di Messina

D.Lgs. 42/17 “Criteri generali per l’esercizio della professione di Tecnico competente in acustica”

Nota CNC del 27/04/2017 Il D.Lgs.

Data:
27 Aprile 2017

Nota CNC del 27/04/2017

Il D.Lgs. 42/17 entrato in vigore il 19.04.2017 fa parte del quadro normativo nazionale in materia di inquinamento acustico. Con tale Decreto Legislativo sono stabiliti i criteri generali per l’esercizio della professione di Tecnico competente in acustica, di cui all’articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. La professione di tecnico competente in acustica rientra tra le professioni non
organizzate in ordini o collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (art. 20 Capo VI D.Lgs. 42/2017). E’ stato istituito, come recita l’art. 21, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome. Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del DPCM 31.03.1998 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare alla regione stessa, nei modi e nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, istanza di inserimento nell’elenco.

L’iter legislativo relativo alla normativa che disciplina la figura del Tecnico competente in acustica ha visto interventi a partire dal 2016 da parte delle varie categorie professionali della Rete delle Professioni Tecniche per ribadire l’importanza dell’inserimento della figura del tecnico competente in acustica tra le figure che necessitano di una garanzia che solo l’iscrizione ad un ordine professionale può dare.

Lo scorso anno il Consiglio Nazionale dei Chimici era intervenuto direttamente presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, ribadendo che “la Professione regolamentata di Chimico nell’ambito del DPR 328/2001 all’art. 36 lett.l) prevede l’attività di “misure ed analisi di rumore” e che “pertanto numerosi iscritti all’Albo professionale svolgono attualmente attività di Tecnico Competente in Acustica, di cui alla Legge 26/10/1995 n. 447.”

Il Consiglio Nazionale dei Chimici ha espresso formalmente la propria disponibilità a collaborare alla stesura finale dello schema di Decreto Legislativo recante “Disposizioni in materia di armonizzazione della direttiva con la normativa nazionale e relativi decreti attuativi”. Le sollecitazioni pervenute da più ordini e collegi professionali non sono state accolte nel nuovo Decreto Legislativo n. 42/2017. La richiesta presentata anche dal Consiglio Nazionale dei Chimici al Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ancora nella fase dello schema di decreto legge non è stata accolta.

Per la nostra categoria si pone un ulteriore problema: il comma 1 dell’articolo 22 del Capo VI del D.Lgs. 42/17 restringe l’iscrizione all’elenco dei Tecnici competenti in acustica a coloro che siano in possesso della laurea oppure della laurea magistrale ad indirizzo scientifico espressamente specificata nella parte A dell’allegato 2, oltre che di almeno uno degli ulteriori requisiti ivi previsti (specifici corsi oppure titoli universitari). Nell’Allegato 2 mancano le classi di Laurea in Chimica (L27, LM54 e LM71).

In grave violazione della disposizione contenuta nella legge delega, il Capo VI del D.Lgs. 42/17 istituisce un elenco e restringe le possibilità di accesso al medesimo per la formazione e l’attività professionale dei Tecnici competenti in acustica, nonostante queste ultime, così come espressamente previsto dall’ articolo 2, commi 6, 7 e 8, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, dovessero, invece, essere consentite a tutti i possessori, oltre che della specifica e pluriennale esperienza richiesta, di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico oppure del diploma universitario o del diploma di laurea ad indirizzo scientifico. Tale normativa non aveva predisposto un elenco di classi di laurea e lasciava pertanto anche ai Chimici come laurea
scientifica lo svolgimento di tali attività.

Il Consiglio Nazionale dei Chimici ha pertanto ritenuto di intervenire immediatamente sul D.Lgs. 42/17 al fine di tutelare un’attività che il laureato in Chimica poteva svolgere secondo la L.447/95 che l’attuale D.Lgs. 42/17 modifica restringendo e limitando l’attività ad alcune classi di laurea, con ovvia limitazione non giustificata, discriminatoria e comunque non proporzionale tale esercizio professionale. Il D.Lgs. 42/17 contiene disposizioni che restringono il libero accesso, nonché
l’esercizio in massima libertà e concorrenza. Il D.Lgs. 42/17 così come articolato, si pone inoltre in palese contrasto con le fonti normative di rango superiore (Legge 14 gennaio 2013, n. 4 e Legge 26 ottobre 1995, n. 447) che vengono richiamate nel suo preambolo e alle quali dovrebbe dare attuazione. Considerando la tipologia di atto normativo e le modalità di intervento correlate, da subito il Consiglio Nazionale ha provveduto ad effettuare segnalazioni a:

– Commissione europea – Direzione Generale della Concorrenza ed alla Direzione Generale dell’Occupazione, Affari Generali e Inclusione, richiedendo un intervento affinché rilevi il recepimento non corretto della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno.

– Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, richiedendo un intervento ai sensi dell’articolo 21 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287.

– Ministeri dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero della Giustizia, ed ai relativi Ministri, richiedendo che intervengano affinché si prenda atto dell’illegittima istituzione di un elenco professionale che abilita, in via esclusiva, alcuni soggetti all’esercizio della professione non regolamentata di tecnico competente in acustica, senza tener conto neppure che tra le competenze di una professione regolamentata quale quella del Chimico vi sono le misure ed analisi di rumore e di inquinamento elettromagnetico.

– Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, richiedendo che intervenga per garantire una leale collaborazione tra le Amministrazioni centrale e regionali nella normazione e nell’applicazione delle norme relative alla professione di tecnico competente in materia acustica.

Ultimo aggiornamento

27 Aprile 2017, 17:00

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