Ordine dei chimici e fisici della Provincia di Messina

DOMICILIO DIGITALE: obbligo di legge

Il DECRETO-LEGGE n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, pubblicato sulla GURI del 16 luglio 2020, introduce pesanti sanzioni per i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificato PEC) all’Ordine territoriale di appartenenza.

Data:
7 Agosto 2020

DOMICILIO DIGITALE: obbligo di legge

Il DECRETO-LEGGE n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, pubblicato sulla GURI del 16 luglio 2020, introduce pesanti sanzioni per i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificato PEC) all’Ordine territoriale di appartenenza. Avere una casella di posta elettronica certificata (PEC) è obbligo per tutti i professionisti iscritti ad un albo professionale (anche se non svolgono alcuna attività professionale). Tale obbligo è stato introdotto dal D.L 185/2008 trasformato in Legge n. 2/2009 (art. 16 dal comma 5 al 10) per cui tutti i professionisti iscritti ad albi professionali devono attivare una casella di Posta Certificata “Professionale” e comunicare al proprio Ordine di appartenenza il nome della propria PEC in modo da permettere all’Ordine di rendere disponibile agli Enti Pubblici che ne fanno richiesta tutti gli indirizzi PEC dei propri iscritti. Il provvedimento, si legge all’interno del Decreto Legge Semplificazione, intende “favorire l’uso della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubblica amministrazione, imprese e professionisti, attraverso il completamento dei percorsi di transizione digitale”. La misura, in larga parte, non è stata rispettata, perché non erano previste sanzioni severe. Oggi, però, l’articolo 29 del dl semplificazione, prevede sanzioni pesanti per gli inadempienti: “si introduce l’obbligo di diffida da adempiere, entro trenta giorni, da parte del collegio o ordine di appartenenza”, in un secondo momento, in caso di inottemperanza alla diffida, si prevede “la sanzione della sospensione dal relativo albo fino alla comunicazione del domicilio digitale”.

Si pubblica di seguito la “Circolare domicilio digitale”, già inviata agli iscritti. La pubblicazione sul sito web istituzionale costituisce effettiva notifica verso tutti gli iscritti all’Albo, in particolare nei confronti di coloro che hanno cambiato indirizzo di posta elettronica e, non avendolo comunicato all’Ordine, non possono ricevere le comunicazioni inviate.

Circolare domicilio digitale

Ultimo aggiornamento

11 Agosto 2020, 15:48

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